STATUTO
dell’Associazione
ASSOCIAZIONE VENETO PER L’AUDIOVISIVO
Scopo – Oggetto
Art. 1) L’associazione che non persegue finalità di lucro ha lo scopo di studiare, divulgare, promuovere, i molteplici aspetti della comunicazione audiovisiva nel Veneto, promuoverne il suo sviluppo in tutte le forme possibili, reperire fondi per raggiungere il fine istituzionale.
Per il raggiungimento del suo scopo l’associazione pertanto si propone di effettuare le seguenti attività:
a) promuovere e tutelare gli interessi sindacali, morali, economici e sociali dei propri Associati;
b) rappresentare gli Associati nei confronti delle Autorità e delle Amministrazioni pubbliche, dei titolari di concessioni per la diffusione televisiva di qualunque tipo (pubbliche, private, sindacate, regionali ecc.), tutelandone gli interessi generali e favorendone lo sviluppo organizzativo, tecnico ed economico; rappresentare, in particolare, le esigenze della categoria in occasione della formulazione di leggi, norme e regolamenti, nazionali e locali, riguardanti la categoria stessa;
c) promuovere, favorire ed incrementare con ogni mezzo la produzione, la diffusione e lo sviluppo di opere audiovisive, multimediali e di comunicazione di qualsiasi tipo e genere, individuate come tali secondo le definizioni stabilite in materia dagli organismi dell'Unione Europea;
d) favorire il progresso tecnico, economico e sociale del settore della produzione indipendente di opere audiovisive e multimediali e di comunicazione e favorire il progresso tecnico, economico e sociale del settore dei servizi per la produzione di qualsiasi tipo;
Soci
Art. 2) Possono essere soci dell’associazione persone fisiche di ambo i sessi, in possesso di idonei requisiti morali e sociali, nonché le persone giuridiche anche con sede fuori dallo stato italiano, le quali si impegnano a contribuire al raggiungimento delle finalità proprie dell’associazione.
Art. 3) L’ammissione ad associato avviene su domanda scritta al Presidente dell’associazione previa accettazione del Consiglio Direttivo.
Art. 4) I soci ammessi all’associazione sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall’assemblea generale;
- prestare attività volontaria a favore dell’associazione nelle forme e nei termini stabiliti nel Consiglio di Amministrazione.
I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, a tutte le sue attività nonché a beneficiare personalmente dei servizi offerti dalla medesima.
Art. 5) Le categorie dei Soci sono le seguenti:
Art. 6) L’associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 4, può avvalersi dell’opera di volontari, di obiettori di coscienza e di altre persone che vogliono dare il loro contributo gratuitamente. Potrà anche avvalersi di rapporti occasionali di collaborazione con personale regolarmente retribuito e assumere personale alle proprie dipendenze. Potrà infine avvalersi di attività strumentali che l’associazione potrà svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.
Recesso – Decadenza – Esclusione
Art. 7) La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
Art. 8) Può recedere il socio che non intende più aderire per qualsiasi motivo all’associazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati interdetti.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all’associazione;
- che in qualunque modo rechi danno grave anche morale alla associazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.
Patrimonio
Art. 9) Le entrate dell’associazione sono costituite da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.10) L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anni entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Organi
Art. 11) Sono organi dell’associazione:
Art. 12) L’assemblea dei soci:
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia su convocazione, a mezzo di email spedita agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, del Consiglio Direttivo.
L’assemblea si riunisce inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto degli associati, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato.
Art. 13) Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci ordinari e fondatori in regola col pagamento della quota annua di associazione.
Ogni socio può farsi rappresentare, previa esibizione di delega, da un associato, che potrà rappresentare un massimo di due soci.
Art. 14) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina in proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 15) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art.21 del Codice Civile.
Art. 16) Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di tre ad un massimo di tredici consiglieri eletti dall’assemblea tra le persone maggiorenni. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, nonché Segretario ed un Cassiere il quale coadiuva il Presidente nella effettuazione e nella riscossione dei pagamenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o su domanda di almeno due consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi il consiglio nomina il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri delle gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
Art. 17) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Presidente è pertanto autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziale ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Art. 19) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, anche non soci, eletti dall’Assemblea. Devono essere inoltre nominati dall’Assemblea due sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili,
Art. 20) Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigile sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant’altro stabilito dalla legge.
Art. 21) Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art., 22)L’assemblea che dichiari lo scioglimento dell’associazione dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati, nonché determinerà la destinazione del patrimonio associativo.
Disposizioni generali
Art. 23) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione degli associati riuniti in assemblea.
Art. 24) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile.
Padova 26 marzo 2009
Letto, approvato, sottoscritto